(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 46
                         del 6 giugno 1997)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge regionale:
 
                               Art. 1.
Modifica  alla  disposizione  prevista  all'articolo  44  della legge
regionale 30 dicembre  1993,  n.  63  "Norme  per  l'esercizio  delle
funzioni  amministrative  in  materia  di servizi di trasporto non di
linea nelle acque di navigazione interna e per il  servizio  pubblico
di gondola nella citta' di Venezia" e successive modificazioni.
 
  1.  Limitatamente  alla  navigazione  nel  comune  di  Venezia e al
trasporto in servizio pubblico non di linea di cui al titolo II della
legge regionale 30 dicembre 1993, n.  63,  per  i  soli  soggetti  in
possesso  di  tutti  i requisiti prescritti per ottenere la licenza o
l'autorizzazione,  iscritti  entro  il  31  maggio  1995   al   ruolo
provinciale  dei  conducenti  di  cui  all'articolo  13  della  legge
regionale n. 63/1993 e che abbiano conseguito alla data di entrata in
vigore della presente legge un periodo di lavoro di almeno  due  anni
al  comando  di  imbarcazioni  adibite al trasporto di passeggeri con
portata fino a venti persone con l'osservanza delle vigenti norme per
la  navigazione  marittima,  nonche'   limitatamente   alle   imprese
individuali cooperative o societarie che, avendo iniziato l'attivita'
entro  e non oltre il 30 dicembre 1993 acquisiscono, con imbarcazioni
di portata superiore alle  venti  persone  (granturismo)  servizi  di
noleggio  ove    consentito  dalle  norme  del  traffico,  nei canali
lagunari  di  navigazione   interna,   la   sanzione   amministrativa
accessoria  di  cui all'articolo 44, comma 1, della legge n. 63/1993,
si applica a decorrere dal 1 aprile 1998.