(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 46 del 6 giugno 1997) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge regionale: Art. 1. Modifica alla disposizione prevista all'articolo 44 della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63 "Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di servizi di trasporto non di linea nelle acque di navigazione interna e per il servizio pubblico di gondola nella citta' di Venezia" e successive modificazioni. 1. Limitatamente alla navigazione nel comune di Venezia e al trasporto in servizio pubblico non di linea di cui al titolo II della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63, per i soli soggetti in possesso di tutti i requisiti prescritti per ottenere la licenza o l'autorizzazione, iscritti entro il 31 maggio 1995 al ruolo provinciale dei conducenti di cui all'articolo 13 della legge regionale n. 63/1993 e che abbiano conseguito alla data di entrata in vigore della presente legge un periodo di lavoro di almeno due anni al comando di imbarcazioni adibite al trasporto di passeggeri con portata fino a venti persone con l'osservanza delle vigenti norme per la navigazione marittima, nonche' limitatamente alle imprese individuali cooperative o societarie che, avendo iniziato l'attivita' entro e non oltre il 30 dicembre 1993 acquisiscono, con imbarcazioni di portata superiore alle venti persone (granturismo) servizi di noleggio ove consentito dalle norme del traffico, nei canali lagunari di navigazione interna, la sanzione amministrativa accessoria di cui all'articolo 44, comma 1, della legge n. 63/1993, si applica a decorrere dal 1 aprile 1998.